Giovedì, 9 settembre 2010

I commenti di politici, avvocati e magistrati

in merito alla riflessione di Radio Carcere

circa il divieto di pubblicazione delle intercettazioni,

pubblicati durante la settimana su Il Riformista.

  

Da:  del 17 gennaio, il commento di Giuliano Pisapia

  Giusta la sanzione amministrativa

Quello della continua violazione del divieto di pubblicazione di atti di indagini penali è un tema decisamente delicato, la cui soluzione non è più procrastinabile. E’ sempre più urgente trovare il punto di equilibrio tra diritto-dovere di informare, tutela delle indagini e delle persone coinvolte (giustamente o ingiustamente) in un procedimento penale: l’attuale normativa, infatti, si dimostra, ogni giorno di più, del tutto inefficace, anche perché si tende, in buona o mala fede, a confondere il diritto-dovere di informare con il preteso diritto di commettere reati (il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, art. 684 c.p., si estingue col pagamento di una somma irrisoria). Il dibattimento è, e deve essere, pubblico; le indagini sono, e debbono essere, segrete (il che non significa, come alcuni fanno credere, che non si possa, ad esempio, dare notizia di un arresto!).
Condivisibile è quindi la proposta di “Radio Carcere”, che intende tutelare diritti fondamentali, quotidianamente e impunemente calpestati, quali il diritto di difesa, il diritto alla riservatezza ecc.. Si può solo aggiungere, in quanto troppo spesso lo si dimentica, che il segreto previsto per le indagini penali è posto principalmente, anche se non solo, a garanzia proprio delle indagini: la fuga di notizie, infatti, rende possibile l’inquinamento delle prove, i falsi alibi, la fuga degli indagati ecc., con intuibili vantaggi per i colpevoli e danni per gli innocenti.   
 Obiettivi di chi crede nella Giustizia non possono non essere, tra gli altri, la serenità delle parti processuali, l’imparzialità del giudice, la tutela delle indagini e la dignità di chi è (o può risultare) estraneo ai fatti. Ecco la necessità di trovare uno strumento efficace per evitare che, quotidianamente e impunemente, vengano pubblicati interrogatori, testimonianze, intercettazioni ecc. di cui è vietata la divulgazione. Tale strumento può essere proprio quello di una immediata sanzione pecuniaria nei confronti della proprietà della testata che ha violato la legge. Se, del resto, determinati “scoop” giornalistici, hanno come fine quello di aumentare le vendite, è del tutto logico, oltre che giusto, che, quando si incorra in un illecito, la relativa sanzione non colpisca (tantomeno col carcere) i giornalisti (salvo eventuali violazioni deontolgiche, il cui giudiizo spetta al Consiglio dell’Ordine). Così come mi sembra ragionevole che tali sanzioni siano di carattere pecuniari e che siano proporzionate  alla diffusione e alla gravità del fatto. Non mi convince, invece, la possibile sospensione della testata giornalistica in caso particolare gravità o in caso di reiterazione, in quanto si inciderebbe sulla libertà di stampa. In tali casi, la multa dovrebbe essere progressivamente aumentata. Si potrebbe anche prospettare che tali somme sia utilizzate per indennizzare chi ha subìto danni dalla divulgazione di atti non pubblicabili.   Questione del tutto diversa, è, evidentemente (anche se molti fanno finta di non comprenderlo!), quella della violazione del segreto d’ufficio, per cui il codice già prevede una pena particolarmente severa ed efficace. Non vi è quindi alcuna necessità di modificare la legge: sarebbe invece indispensabile intervenire affinchè, in presenza di tali reati, il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale non continui ad essere un “optional” e, finalmente, si facciano le doverose indagini e i relativi processi, ponendo così fine a danni, spesso irreparabili, per la giustizia e a ingiuste, oltre che ingiustificate e inammissibili, impunità.
                                                                          Giuliano Pisapia
Da  del 18 gennaio, il commento di Oreste Dominioni

 Sì all'Illecito amministrativo, e anche disciplinare

Sono utili due premesse. La prima è che le intercettazioni di comunicazioni sono un mezzo di indagine importante e spesso necessario. La seconda premessa è che, come diceva un grande Maestro, si tratta di un’attività «fraudolenta». Al cittadino è riconosciuta la libertà costituzionale della comunicazione, di cui è garantita la riservatezza. Al tempo stesso, però, si strumentalizza quest’area protetta di libertà: si coglie di «sorpresa» la persona che la sta esercitando e vi si inseriscono occultamente atti di indagini.
Questi due dati impongono una prima considerazione di carattere generale. Le intercettazioni devono essere usate in modo non indiscriminato, ma oculato, mirato e contenuto nei limiti più rigorosi. Questo problema ha un duplice aspetto: riguarda la disciplina legislativa, che va organicamente riformulata per fare salve in modo equilibrato le due esigenze di tutela della libertà di persona, che è il dato primario, e di assecondamento dei bisogni reali delle indagini; inoltre riguarda gli eccessi della prassi giudiziaria.
Si innesta in ciò il problema scabroso se, quando e in che modo i risultati delle intercettazioni possano essere pubblicamente divulgate, in particolare dai media.
Anche a questo proposito vanno tenuti presenti più aspetti.
Le intercettazioni, essendo attività di indagine, hanno la necessità di essere mantenute segrete. In tanto l’investigazione ha la possibilità di risultare proficua in quanto non sia palesata in modo prematuro. Svelarne anzitempo le linee sulle quali si sta sviluppando, «scoprire» i suoi primi esiti sono tutti fattori che rischiano di vanificare la sua produttività.
Inoltre la persona nei cui confronti sono compiuti atti giudiziari di questa natura, che invadono la sua sfera privata, ha diritto che le notizie raccolte non siano esposte pubblicamente prima di un loro controllo interno al procedimento.
Si profila a questo punto il rapporto di queste necessità di riservatezza con il diritto-dovere di informazione.
La funzione dell’informazione non può affermarsi contro le prescrizioni di legge che salvaguardano l’efficacia delle indagini e la riservatezza della vita della persona.
Come dunque rispondere alla domanda se il giornalista possa legittimamente pubblicare i contenuti di intercettazioni che gli sono pervenuti quando ancora sono segreti? Non si può di certo applicare una regola del tipo «male captum bene retentum» e quindi bene pubblicato. Il diritto-dovere di informazione non sussiste in situazioni che sono contro la legge.
Molto delicata è infine la questione di come possano essere arginati pubblicazioni illegittime.
Certamente il ricorso alla sanzione penale è inadeguato su tutti i versanti. Se si prevede una sanzione grave, questa risulta inaccettabile per le sue potenzialità di compromettere l’esercizio della funzione informativa, che sarebbe investita da una generale intimidazione. Se si prevede una sanzione penale lieve, essa è inefficace.
E’ dunque senz’altro da pensare ad altre misure: quella disciplinare e quella dell’illecito amministrativo. Pure queste vanno però attentamente pensate, in modo che siano tali da esercitare una reale deterrenza ma al tempo stesso non eccessive. Al fondo vi è, come spesso avviene in questioni del genere, una necessità: ricostruire un forte costume professionale.
                                                                                 Oreste Dominioni
Da  del 19 gennaio, il commento di Gaetano Pecorella

Bene la sanzione amministrativa, ma che sia proporzionata

alle copie vendute

La soluzione proposta è sicuramente corretta rispondendo a quel principio razionale che dovrebbe porsi a base di ogni tipologia di contrasto a comportamenti illegali che abbiano a che fare con la soddisfazione di interessi patrimoniali: la pubblicazione di atti di indagine, ancora coperti da segreto, da parte di un giornale, obbedisce sì a intenti personali dell’autore dello scoop, e cioè all’affermazione della sua professionalità, ma realizza anche, e soprattutto, le finalità economiche dell’editore di aumentare il numero di copie vendute e, quindi di incrementare i suoi profitti. Perciò, se la sanzione, irrogata a seguito della violazione del divieto di pubblicazione, azzererà gli utili di impresa, o addirittura costituirà un costo, verrà meno, di regola, la spinta che induce il direttore a pubblicare notizie riservate anche per fare gli interessi economici del suo editore. Questi, d'altronde, non potrà non valutare negativamente, con le conseguenze che si possono immaginare, un direttore che, anziché fargli guadagnare denaro, gli produrrà un danno  derivante dalla sanzione inflitta dal garante. Oltre a ciò, il ricorso ad un soggetto esterno al sistema giudiziario, e cioè al garante, avrà l’effetto di spezzare quel circolo mediatico che fa sì che i giornalisti abbiano gli atti di indagine, non di rado da chi dovrebbe custodirli, e che,  come contropartita della pubblicità che ne deriva, agli inquirenti, o ad altri soggetti titolari delle inchieste, i giornalisti non siano quasi mai perseguiti.
Solo due obiezioni possono farsi. La prima è che in tal modo l’editore risponderebbe di comportamenti non da lui tenuti, né a lui riconducibili, e ciò in violazione del principio della personalità della responsabilità per le sanzioni a carattere patrimoniale: ma questo è fenomeno tutt’altro che sconosciuto nel nostro diritto, come dimostrano le ipotesi in cui l’imprenditore risponde per i vizi del prodotto aziendale. La seconda è che i piccoli giornali potrebbero essere schiacciati dal peso economico di queste sanzioni, peso che i grandi giornali potrebbero sostenere più facilmente. Ciò è vero, ma il problema è risolvibile prevedendo una sanzione proporzionata al numero di copie vendute in occasione della pubblicazione delle notizie riservate. In tal modo, non solo si adeguerebbe la sanzione alla gravità del fatto, ma si eviterebbe una sanzione non sopportabile da quotidiani a limitata tiratura.
Il direttore del giornale si determina a pubblicare atti di indagine riservati, come dicevo, anche in vista degli interessi economici dell’editore: vi sono, in effetti, altre ragioni che possono indurlo a violare il divieto, e cioè ragioni di natura professionale, le stesse dell’autore dell’articolo. Per questo motivo ho forti dubbi che sia opportuno eliminare la sanzione penale per il giornalista ed il direttore, costituendo la stessa un efficace strumento che può dissuaderli dal pubblicare gli atti di indagine anche quando ciò potrebbe rappresentare per loro un rilevante utile professionale. Ma, se si è convinti che il segreto delle indagini è un bene primario, sia per il buon funzionamento della giustizia, sia per l’onorabilità delle persone, si deve pensare ad una sanzione adeguata, che non si risolva, come oggi, in una modesta somma di danaro. O, quanto meno, si dovrebbe trasformare il reato di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, da contravvenzione, in difetto: se non altro per il valore simbolico che avrebbe una tale innovazione.
                                                                    Gaetano Pecorella
Da:  del 21 gennaio, il commento di Luca Palamara

  "Idea buona, ma meglio lasciare la sanzione penale"

La proposta di radio carcere impone, innanzitutto, di chiedersi fino a che punto sia consentito che elementi acquisiti nello svolgimento delle indagini vengano, quasi in tempo reale, riportati e divulgati dai mass-media.
Sul punto una premessa è d’obbligo: l’indagato deve conoscere le notizie che lo riguardano nella sede naturale che è quella del processo e non può apprenderla “aliunde” e cioè dai giornali o dalle televisioni.
Tuttavia, è necessario distinguere le diverse conseguenze derivanti dalla pubblicazione degli atti coperti dal segreto rispetto alla pubblicazione degli atti non più coperti dal segreto.
Sul punto l’articolo 329 del codice di procedura penale chiaramente stabilisce che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Pertanto a carico dei pubblici ufficiali (magistrati, cancellieri, polizia giudiziaria etc.) sussiste l’obbligo del riserbo su tutte le notizie apprese nello svolgimento delle indagini, la violazione del quale porta i medesimi pubblici ufficiali a dover rispondere del reato di rivelazione di segreto di ufficio.
Dal 1982, però, la Cassazione ha stabilito che anche il giornalista può concorrere nel reato di rivelazione di segreto di ufficio se ha istigato o determinato il pubblico ufficiale a rivelare il segreto di ufficio.
Da quanto sopra discende che quando l'atto del procedimento è segreto è vietato divulgarlo in ogni forma; in caso di pubblicazione degli atti coperti dal segreto, il giornalista dovrà rispondere, anche, del reato di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale (articolo 684 del codice penale).
Tuttavia, gli aspetti più problematici circa i rapporti tra il diritto alla riservatezza della persona sottoposta ad indagini ed il diritto di cronaca, derivano dalla pubblicabilità o meno degli atti non più coperti dal segreto.
Sul punto i lavori parlamentari del Ddl sulle intercettazioni attualmente al vaglio del Senato (Atto S1512), indubbiamente appaiono più restrittivi del diritto di cronaca in quanto limitano (se non lo escludono, del tutto, come nel caso delle intercettazioni) la pubblicazione anche degli atti non coperti dal segreto fino alla conclusione delle indagini preliminari.
Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio le singole norme sulla pubblicità degli atti di indagine, ma, indubbiamente, è auspicabile che in sede parlamentare il legislatore riesca a trovare un giusto punto di equilibrio tra le due opposte esigenze del diritto alla riservatezza e del diritto di cronaca.
Con riferimento alla proposta di radio carcere, tendente alla depenalizzazione del reato della pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale, indubbiamente la stessa merita apprezzamento nella parte in cui si preoccupa di garantire l’effettività della sanzione come deterrente per arginare quel tipo di informazione non rispettosa della sfera privata delle persone direttamente coinvolte nelle vicende giudiziarie.
Tuttavia personalmente ritengo che la delicatezza della materia in questione, avuto riguardo alla natura degli interessi da tutelare, impone che rimanga fermo il ricorso alla sanzione penale (come in effetti stabilito nel Ddl sulle intercettazioni che prevede la pena dell’ammenda da euro 10.000 a 100.000) al fine di garantire la giurisdizionalizzazione dell’accertamento, con tutte le garanzie dello strumento processuale.
                                                      Luca Palamara, Segretario dell’ANM
Da  del 30 gennaio il commento di Carlo Citterio

"Pubblicarle è vietato ma la pena è inefficace"

Le discussioni sulla pubblicazione del testo integrale delle intercettazioni telefoniche anche prima del giudizio e le sollecitazioni del Procuratore generale della Cassazione ai magistrati perché non si lascino attrarre o condizionare dalla ribalta mass mediatica, e perché non cerchino consensi alla loro azione che non siano quelli derivanti dalla loro professionalità e dall’imparzialità con cui esercitano la loro funzione, sono due eventi che, per versi certo differenti, conducono a quello che probabilmente è, dopo l’incapacità di efficacia del sistema giudiziario, il primo problema della giustizia oggi in Italia: la perdita del senso, del contenuto e dei limiti della funzione giurisdizionale. Così da un lato c’è la sovraesposizione della giurisdizione, a cui si rivolgono le aspettative di una società a parole delusa dalla politica, ma non in grado di fare alcunché perché la politica migliori, e forse neppure realmente interessata a farlo. Dall’altro c’è l’insofferenza per l’azione giudiziaria, oggi una delle poche realtà – con tutte le sue carenze – comunque sottratta al controllo diretto della politica. Ancora, c’è la delegittimazione strisciante, e sempre più abilmente perseguita, della giurisdizione; le indagini ed i processi si fanno sui mass media, spesso con ‘istruttorie’ sapientemente pilotate, e la ‘sentenza’ televisiva o giornalistica arriva prima e comunque toglie credibilità a quella della giurisdizione, se diversa, quando arriva con i suoi  tempi non più accettati, e non più accettabili.
In questo contesto, innanzitutto culturale e sociale, la pubblicazione della frase ‘viva’ carpita dalla telefonata risponde al tempo stesso a più esigenze: consente ‘sentenze veloci’, impedisce di celare ancora quel che tutti sanno e per cui poi fingono di scandalizzarsi, lieti invece o costernati perché la roulette ha colpito questo piuttosto che l’altro. Qui il cittadino ‘normale’ vive il dramma tra l’aspettativa di un Paese ordinato, dove il processo si fa nelle aule con le relative essenziali civili garanzie, in tempi che impediscano che chi va accantonato rimanga anni ad esercitare ed accumulare potere di ogni genere per sé e per gli amici; e la consapevolezza che senza quella frase pubblicizzata (… senza quel cannolo fotografato) tutto rimane intonso: anche se tutti quelli che ‘contano’ sanno, tacciono o condividono. Ed allora non c’è da stupirsi che la disciplina della pubblicazione di intercettazioni sia emblematica della schizofrenia dei valori tra i quali non si sa, o non si vuole, scegliere. Sanzioni penali assolutamente inapplicabili (perché la modestia della pena impedisce che si possa mai procedere utilmente), quando sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate alla diffusione – come proposto da Radio Carcere – responsabilizzerebbero coloro che possono scegliere se e quando pubblicare, specialmente per i casi in cui quel che viene diffuso attiene sicuramente e solo alla sfera personale. Così sono salvi principi formali e realtà sostanziale: quel che fai è illecito! Ma fallo pure, possibilmente non a mio danno.
Se si è perso il senso della giurisdizione, e se questa non viene fatta funzionare – i primi anni da magistrato pensavo che la mancanza di efficacia fosse incolpevole, oggi penso faccia comodo, e che comunque un ministro che riuscisse ad invertire il trend non sarebbe rieletto perché i cittadini, attenti al proprio particolare, neppure lo capirebbero -, c’è sicuramente la tentazione dell’attrazione o del condizionamento del consenso massmediatico.
Anche per il magistrato, normalmente inquirente, i mass media possono essere la via per una gradita notorietà, magari spendibile all’occorrenza, nell’illusione di usare e non di essere usati.
La giurisdizione non è più autosufficiente, non trova più nella soggezione alla sola legge la propria esauriente giustificazione, anche perché i suoi tempi, le sue carenze, la qualità delle sue risposte spesso contribuiscono a minarne la credibilità. Qui si aprono scenari diversi, tutti importanti: privilegiare la riservatezza ‘da casta sacerdotale’ o spiegare ai cittadini le proprie regole date dalla Costituzione e dalle leggi; far crescere una cultura che comprenda ed ‘accetti’ l’applicazione delle regole di garanzia predeterminate, e non della ‘pancia’ del momento, o lasciarsi influenzare dalle aspettative contingenti. Un’esperienza bella, significativa: da anni lavoro (anche) in assise, ogni tre mesi nuovi giudici popolari; una costante: come cambiano i cittadini giudici dalla prima udienza all’ultima, che diversa concezione ed esperienza della giurisdizione matura in loro. E’ il segno della distanza tra informazione sulla giurisdizionale e realtà della giurisdizione.
                                                         Carlo Citterio, magistrato a Venezia
 
Intercettazioni e media

 La riflessione
di Radio Carcere

"Applicare una

 sanzione amministrativa"

Il testo del disegno di legge

"Leggittimo impedimento"

http://www.radiocarcere.com/images/alfano%202.jpg

Il testo della legge

approvata dal Senato

 il 10 marzo 2010

IL PIANO SULLE CARCERI

Il testo

del Piano Straordinario per le carceri

http://www.radiocarcere.com/images/top_secret.jpg

curato dal Commissario Straoridnario

Franco Ionta


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