Giovedì, 2 settembre 2010

 Atti delle indagini preliminari e mass media.

La riflessione di Radio Carcere:

"una sanzione amministrativa per chi viola il divieto"

La pubblicazione degli atti di un processo penale. Il dibattito parlamentare ha dedicato ultimamente ampia attenzione a questo argomento. Il Ministero della giustizia ha redatto un disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, il quale  da diversi mesi attende l’esame del Senato.

La legge vigente prevede dei divieti di pubblicazione sia degli atti del dibattimento sia degli atti delle indagini preliminari. Non è possibile pubblicare gli atti delle indagini preliminari coperti da segreto. Non è possibile pubblicare gli atti delle indagini preliminari non coperti da segreto sino a che non siano concluse le indagini, ovvero sino al termine dell’udienza preliminare. Non è possibile pubblicare gli atti del dibattimento (sia quelli del fascicolo del dibattimento sia quelli del fascicolo del pubblico ministero) sino a che non sia stata pronunciata la sentenza di primo grado.

La ragione dei divieti di pubblicazione risiede nel fatto di garantire alcuni diritti fondamentali quali: la presunzione di non colpevolezza, il diritto ad un giusto processo, il diritto di difesa, il diritto alla riservatezza delle comunicazioni e il diritto di privacy.
La presunzione di non colpevolezza peraltro deve essere intesa in concreto. La pubblicazione degli atti delle indagini preliminari, come dimostrato da recenti esperienze, quali per esempio il delitto di Garlasco, comporta inevitabilmente una condanna mediatica, emessa in assenza di difesa, attraverso la celebrazione di un “processo” selvaggio, lontano dalle aule di giustizia, in totale assenza di regole e garanzie. Una condanna che neanche un’assoluzione giudiziale cancella. Una condanna che inevitabilmente finisce per influire sul processo, incidendo proprio sul diritto ad essere presunti non colpevoli.
Il divieto di pubblicazione trova un ulteriore spiegazione nel fatto che gli atti compiuti durante le indagini preliminari sono formati dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero. Atti alla formazione dei quali non ha partecipato la persona interessata. Atti che ai fini del processo penale proprio in ragione di quanto detto non hanno alcun valore. Sarebbe pertanto irragionevole istruire un processo mediatico su atti che non hanno valore probatorio.

La pubblicazione delle intercettazioni di comunicazioni tra persone. La riservatezza delle comunicazioni è riconosciuta dalla Costituzione. Il diritto alla riservatezza delle comunicazioni è   limitato nel caso in cui si deve accertare la commissione di un reato. Limitazione disciplinata dal codice di procedura penale, che ne prevede tassativamente i presupposti. Limitazione che si estrinseca nell’intercettazione di conversazioni telefoniche. I risultati delle quali possono essere utilizzate  come dato probatorio nel processo penale e non come fonte di notizie idonee a fare aumentare la tiratura o l’audience. Si deve peraltro considerare che oggetto di pubblicazione sono i così detti brogliacci. Trascrizioni informali, riassuntive, effettuate dalla polizia giudiziaria. Queste non solo non dovrebbero essere pubblicate, ma non dovrebbero essere utilizzate durante le indagine preliminari e, soprattutto, per disporre provvedimenti che limitano la libertà personale. Le intercettazioni infatti acquisiscono valore probatorio solo dopo la trascrizione da parte di un perito. L’annotazione operata dall’ufficiale di polizia giudiziaria, mentre ascolta la telefonata, non racchiude in se quelle garanzie necessarie per attribuirle un valore probatorio.

Personaggio pubblico e diritto alla privacy. Senza pregio è l’argomentazione posta a giustificare la pubblicazione dell’intercettazioni quando  l’intercettato è un personaggio pubblico. Gli autori di questa argomentazione affermano che il personaggio pubblico non ha diritto alla privacy, perché i suoi comportamenti devono poter essere valutati dalla collettività. L’errore risiede nel fatto che non si considera che i diritti tutelati sono, come detto, quelli della riservatezza delle comunicazioni, di essere considerato non colpevole sino alla sentenza definitiva, di avere garantito un giusto processo.  E peraltro, la privacy  di un personaggio pubblico può sicuramente subire delle limitazioni, ma non utilizzando strumenti invasivi quali le intercettazioni.

Divieti inefficaci  perché  sono sprovvisti di una effettiva sanzione.  Chi viola il divieto della pubblicazione può estinguere la contravvenzione pagando circa 180 euro. Cifra irrisoria per carta stampata e video. E’ necessario rendere effettivo il divieto prevedendo un’adeguata sanzione.

La proposta non è di aumentare la pena, ma anzi di depenalizzare questo reato e di prevedere sanzioni amministrative idonee. E’ inutile aumentare la pena. E’ errato  assegnare al processo penale il compito di eliminare questi comportamenti illegittimi. Il risultato sarebbe solo quello di aggravare il carico giudiziale. Al numero esorbitante dei processi da celebrare se ne aggiungerebbero solamente altri, con esiti facilmente prevedibili: la prescrizione per gli uni e gli altri. L’aumento della sanzione penale non avrebbe  efficacia deterrente se non nel caso in cui la pena fosse aumentata esponenzialmente, trasformando la contravvenzione in delitto, evitando così il rischio della prescrizione. Un tale aumento di pena però non sarebbe ragionevole se si considera la condotta incriminata. E’ logico pertanto auspicare una depenalizzazione, eliminando l’illecito  penale e introducendo un illecito amministrativo, il cui accertamento e la relativa applicazione della sanzione può essere attribuita all’Autorità garante della privacy. La sanzione dovrebbe consistere in una idonea sanzione pecuniaria e nella possibilità, per le violazioni più gravi, di sospendere l’attività del mezzo mediatico che è incorso nella violazione.

 
Intercettazioni e media

 La riflessione
di Radio Carcere

"Applicare una

 sanzione amministrativa"

Il testo del disegno di legge

"Leggittimo impedimento"

http://www.radiocarcere.com/images/alfano%202.jpg

Il testo della legge

approvata dal Senato

 il 10 marzo 2010

IL PIANO SULLE CARCERI

Il testo

del Piano Straordinario per le carceri

http://www.radiocarcere.com/images/top_secret.jpg

curato dal Commissario Straoridnario

Franco Ionta


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