Giovedì, 9 settembre 2010

La legge sullle "Disposizioni in materia di impedimento

a comparire in udienza"

(testo approvato dalla Camera dei deputati il 3 febbraio 2010 e definitivamente approvato dal Senato il 10 marzo 2010)


Art. 1.


    1. Per il Presidente del Consiglio dei ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonchè di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.


    2. Per i Ministri l’esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo, costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell’articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.

    3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti, rinvia il processo ad altra udienza.

    4. Ove la Presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l’impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.

    5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l’intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall’articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.

    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2.


    1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri, nonchè della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall’articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.


    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 
Intercettazioni e media

 La riflessione
di Radio Carcere

"Applicare una

 sanzione amministrativa"

Il testo del disegno di legge

"Leggittimo impedimento"

http://www.radiocarcere.com/images/alfano%202.jpg

Il testo della legge

approvata dal Senato

 il 10 marzo 2010

IL PIANO SULLE CARCERI

Il testo

del Piano Straordinario per le carceri

http://www.radiocarcere.com/images/top_secret.jpg

curato dal Commissario Straoridnario

Franco Ionta


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